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	<title>Almar &#187; Uncategorized</title>
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	<description>La Voce del Mare</description>
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		<title>D.M.133 del 17/09/2024 &#8211; Modifica del D.M. 146/2008</title>
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		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin Almar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 17 settembre 2024, n. 133 Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell&#8217;articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (24G00152) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2024 Art. 51 Modifiche...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</strong></p>
<p><strong>DECRETO 17 settembre 2024, n. 133</strong></p>
<p><strong>Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell&#8217;articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (24G00152)</strong></p>
<p><strong>note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2024</strong></p>
<p><strong>Art. 51</strong></p>
<p>Modifiche all&#8217;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:decreto:2008-07-29;146~art54">articolo 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146</a></p>
<ol>
<li><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:decreto:2008-07-29;1"><strong>1</strong></a>. All&#8217;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:decreto:2008-07-29;146~art54">articolo 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146</a>, sono apportate le seguenti modificazioni:</li>
<li>a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le unità che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell&#8217;area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa.»;</li>
<li>b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa può essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purché sia un&#8217;unità pronta all&#8217;uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l&#8217;equipaggio.»;</li>
<li>c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall&#8217;obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all&#8217;allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio.»;</li>
<li>d) al comma 3, la parola «acquascooter» è sostituita dalle seguenti: «moto d&#8217;acqua».</li>
</ol>
<p><strong>Note all&#8217;art. 51:</strong></p>
<p>&#8211; Si riporta il testo dell&#8217;articolo 54 del citato <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:decreto:2008-07-29;146">decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146</a>, come modificato dal presente decreto:</p>
<p>«Art. 54 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza). &#8211; 1. Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell&#8217;allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Le unità che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell&#8217;area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l&#8217;equipaggio.</p>
<ol start="2">
<li>Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa può essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purché sia un&#8217;unità pronta all&#8217;uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l&#8217;equipaggio.<br />
2-bis. Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall&#8217;obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all&#8217;allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio.</li>
<li>I conduttori di tavole a vela, moto d&#8217;acqua e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.</li>
<li>I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall&#8217;unità durante la navigazione.».</li>
</ol>
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