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set 25 2025

D.M.133 del 17/09/2024 – Modifica del D.M. 146/2008

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 settembre 2024, n. 133

Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (24G00152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2024

Art. 51

Modifiche all’articolo 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

  1. 1. All’articolo 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le unità che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell’area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa.»;
  3. b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa può essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purché sia un’unità pronta all’uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l’equipaggio.»;
  4. c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall’obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all’allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio.»;
  5. d) al comma 3, la parola «acquascooter» è sostituita dalle seguenti: «moto d’acqua».

Note all’art. 51:

– Si riporta il testo dell’articolo 54 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 54 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza). – 1. Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell’allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Le unità che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell’area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l’equipaggio.

  1. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa può essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purché sia un’unità pronta all’uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l’equipaggio.
    2-bis. Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall’obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all’allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio.
  2. I conduttori di tavole a vela, moto d’acqua e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.
  3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall’unità durante la navigazione.».

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